In primo luogo, si deve sottolineare che l’art. 33 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, nel prevedere che i tre giorni di permesso ex L. 104/92 possono essere fruiti anche ad ore, non fa cenno alla ipotesi di fruizione per frazioni di ora.
Anche la disciplina più generale della fruizione dei permessi orari retribuiti di cui all’art. 25 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022, prevede che i permessi orari di che trattasi non sono fruibili per meno di un’ora. Analogamente dicasi per i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, previsti dal comma 3, lett. c) dell’art. 26 del medesimo CCNL.
Pertanto, i permessi di cui all’art. 33, comma 1, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, laddove fruiti ad ore, non possono essere utilizzati per frazioni inferiori ad 1 ora, per la prima ora. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (ad es. 1 h e 35 minuti, 2 h e 10 minuti, ecc.).