La norma contrattuale ha previsto la conservazione del posto di lavoro conseguente all’interruzione del rapporto di lavoro determinata dal recesso del dipendente in luogo dell’aspettativa di cui alla previgente disciplina (rif. art. 12, comma 8 lett. a) CCNL integrativo del 20.9.2001), espressamente disapplicata dall’art. 69 comma 1 secondo alinea del CCNL 2.11.2022.
Diversamente, l’aspettativa non retribuita per assunzione continua ad essere concessa ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20.9.2001, presso la stessa o altra azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso, nel caso di rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato; ciò comporta la sola sospensione del rapporto di lavoro. Si precisa, a tal proposito che, nei pareri emessi dal 2002 ad oggi, l’Agenzia ha sempre affermato che non vi è discrezionalità per l’Azienda nella concessione, al dipendente a tempo indeterminato, di tale aspettativa la quale deve essere concessa per “…tutta la durata del contratto di lavoro a termine…”.