E’ doveroso, in primo luogo, evidenziare che la progressione verticale è da effettuarsi, ai sensi dell’art.20, comma 1,”...tra un’area e quella immediatamente superiore”. Le aree sono quelle di cui all’art.15 comma 3 e sono definite, come precisato nel successivo comma 4, da specifiche declaratorie contenute nell’allegato A. Si consideri altresì che ai sensi dello stesso art.15 comma 6 “L’allegato A contiene anche, per ciascuna area, le declaratorie dei profili professionali e dei relativi requisiti di accesso. Per i ruoli sanitario e sociosanitario, l’elencazione dei profili professionali di cui all’allegato A ha carattere meramente ricognitivo di quanto stabilito dalle disposizioni legislative o dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi. L’indicazione dei profili per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale contenuta nella declaratoria di cui all’Allegato A è esaustiva…”. Inoltre, in applicazione dell’art. 16, i profili ad esaurimento confluiscono automaticamente nelle nuove aree di cui all’art.15 secondo le relative specifiche disposizioni e per essi si continua a fare riferimento alle “Declaratorie delle categorie e profili” di cui all’allegato 1 del CCNL 07.04.1999, come modificato dall’allegato 1 del CCNL integrativo 20.09.2001 e dall’allegato 1 del CCNL 19.04.2004.
Premesso quanto sopra si precisa che:
- Le progressioni di cui agli artt. 20 e 21 devono sempre avvenire a seguito di procedure interne selettive/valutative;
- Non sono consentite progressioni ex art. 20 tra ex categorie;
- Sono consentite progressioni ex art. 20 del personale inquadrato nell’area di supporto verso l’area degli operatori ma, al momento, solo in profili del medesimo ruolo;
- Le progressioni verticali di cui all’art. 21 sono, come quelle di cui all’art. 20, da effettuarsi tra un’area e quella immediatamente superiore ma con possibilità di temporanea deroga al possesso dei titoli di accesso previsti dalla declaratoria di cui all’Allegato A già citato;
- L’art. 18 del CCNL in oggetto regolamenta precipuamente la procedura di passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area. Tale passaggio può anche essere propedeutico ad una eventuale successiva progressione verticale di cui agli artt. 20 e 21.