TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta applicazione in tema di gestione dei Fondi per la Dirigenza dell’Area Sanità – CCNL 2019-2021?

  • Id: 33045
Precedente ID: ASAN124

I fondi di cui agli articoli 94, 95 e 96 del CCNL 2016/2018, così come integrati dagli artt. 72, 73 e 74 del CCNL 2019/2021 dell’Area della Sanità, prevedono l’unificazione dei precedenti fondi della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie.

Il CCNL 2016-2018 inoltre, aveva previsto che la costituzione dei fondi e il loro utilizzo dovevano essere gestiti indistintamente per tutti i profili (medici e veterinari, sanitari non medici e direzioni delle professioni infermieristiche), con la sola eccezione della gestione (e non della costituzione) del fondo per la retribuzione di risultato che, per effetto di quanto disposto dall’art. 95, comma 11[1], la destinazione annuale delle risorse disponibili era effettuata in modo tale da garantire a ciascuna categoria di personale interessato quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall’anno di sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL (ovvero il 2019, ndr).

Il CCNL 23.1.2024, nell’affrontare la materia al fine di dare seguito a quanto indicato nel comma 1 dell’art. 95 del CCNL 2016-2018 citato, introduce una significativa modifica nella destinazione delle risorse del fondo laddove precisa che “la destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo ai dirigenti veterinari, continua ad essere effettuata in modo tale da garantire complessivamente a tali dirigenti una quota percentuale di riparto non inferiore a quella già garantita ai sensi dell'art. 95 comma 11 del CCNL 19/12/2019” (rif. art. 74, comma 4).

Con l’entrata in vigore del CCNL 23.1.2024 dunque, è stata superata la precedente garanzia della quota non inferiore alla quota media precedentemente percepita per dirigenti medici, dirigenti sanitari non medici e dirigenti delle professioni sanitarie; sono fatti salvi i soli veterinari che, allo stato, continuano a vedersi garantita la quota media storica. Tale garanzia si è resa necessaria in quanto l’operazione di allineamento delle quote di risultato (incremento medio per medici, riduzione media per sanitari non medici e dirigenti delle professioni sanitarie) è stata accompagnata da una contestuale riduzione di parte delle risorse contrattuali inizialmente destinate ai soli dirigenti medici finalizzata all’istituzione della indennità di specificità sanitaria. Viceversa, la condizione dei dirigenti veterinari che avevano in godimento una quota di risultato più elevata, non ha trovato, allo stato, alcuna compensazione; da qui, la scelta operata dal CCNL di mantenere solo per i dirigenti veterinari la quota media non inferiore a quanto risultava nel 2019.

[1] Art. 95, comma 11 CCNL 19.12.2019: Dall’anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL e fino all’anno di entrata in vigore del CCNL relativo al prossimo triennio contrattuale, la destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo, tra le categorie di dirigenti di cui al comma 2, lett. a), b), c), destinatarie dei precedenti fondi, è effettuata in modo tale da garantire a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall’anno di sottoscrizione della presente Ipotesi di CCNL.

Area/Comparto
  • Area sanitàDirigenza sanitaria
Argomento
  • Utilizzo fondo
Data pubblicazione

17 Febbraio 2025



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