Le risorse temporaneamente previste dalle vigenti normative atte a garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste di attesa ricorrendo in via straordinaria all’istituto delle prestazioni aggiuntive, anche maggiorate fino al valore di 100 Euro lordi orari, devono essere escluse al fine della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 89, comma 4 del CCNL 23.1.2024. Il CCNL infatti, all’art. 89, comma 5 precisa che “Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.”.
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – In tema di applicazione dell’art. 89, comma 4 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in ordine alla determinazione del limite finanziario del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, il costo sostenuto dalle Aziende per l’acquisto delle prestazioni aggiuntive finalizzate all’attuazione dei Piani Operativi per il recupero delle liste di attesa, pari a 80 €, può essere escluso al fine della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 89, comma 4 del CCNL sopra menzionato?
- Id: 33042
Precedente ID: ASAN123
Area/Comparto
- Area sanitàDirigenza sanitaria
Argomento
Data pubblicazione
17 Febbraio 2025