CCNL 2019-2021 – In caso di richiesta di congedo parentale su base oraria l’art. 45, comma, 6 del CCNL del 16.11.2022 non fa distinzione dei termini di preavviso per la presentazione della domanda, prescrivendo 5 giorni, mentre l’art 32, comma 3, del D.Lgs 151/2002 al comma 3 prevede 2 giorni. Quale termine deve considerarsi?

  • Id: 32539
Precedente ID: CFL237

Atteso che all’art. 1, comma 2, D.Lgs 151/2001 viene espressamente detto che “Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”, l’applicazione della norma di cui all’art. 45, comma 6, del CCNL del 16.11.2022 che stabilisce che, per la fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la domanda sia presentata almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione deve essere fatta nel rispetto del principio sopra citato.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 7, dello stesso articolo 45 viene comunque previsto che “In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.”

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Congedo parentale
Data pubblicazione

30 Novembre 2023



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