CCNL 2019-2021 – Considerato che l’art. 34, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, dedicato alla “Pausa”, ha disapplicato l’art. 26 del precedente CCNL e ridotto la pausa ad “almeno 10 minuti”, si chiede se in tale pausa è possibile fruire del buono pasto?

  • Id: 32433
Precedente ID: CFL197

La disciplina contenuta all’art. 34 del CCNL del 16.11.2022 riguarda esclusivamente l’istituto della “pausa” per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 66/2003, obbligatoria dopo 6 ore di prestazione continuativa. Mentre, come precisato nel comma 2 dello stesso articolo: “Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35, comma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal medesimo art. 35 comma 10, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti.”.

Pertanto, per la disciplina della pausa finalizzata alla consumazione del pasto (buoni pasto o servizio mensa) si rinvia all’art. 35 del medesimo nuovo testo contrattuale.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Pause
Data pubblicazione

31 Gennaio 2023



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