CCNL 2016-2018 – La sospensione dal servizio disposta dall’A.G. ex art. 289 cpp consente l’erogabilità dell’indennità prevista dall’art. 61, comma 7, del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Locali.

  • Id: 32301
Precedente ID: CFL147

Si ritiene in primo luogo opportuno rilevare che la fattispecie dedotta non attiene all’interpretazione della norma contenuta nell’art. 61, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018 quanto, diversamente, alla estensione dei benefici ivi previsti ad un’ipotesi di sospensione riconducibile ad un provvedimento di natura cautelare, disposto in applicazione dell’art. 289 del c.p.p..

Al riguardo si osserva inoltre che, l’eventuale estensione di un beneficio contrattuale ad una fattispecie attualmente non considerata dalla norma del CCNL (estensione che potrebbe derivare da un orientamento applicativo espresso dall’ARAN), sebbene possa considerarsi rispondente a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, comporterebbe un incremento di oneri finanziari non quantificati in via preventiva.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Sanzioni disciplinari
  • Sospensione cautelare
Data pubblicazione

28 Febbraio 2022



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