CCNL 2016-2018 – La specifica indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 che non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022, con quale altra indennità è cumulabile sulla base del nuovo quadro contrattuale? In particolare è ancora incompatibile con l’indennità di “Servizio Esterno” di cui all’art. 100 del nuovo CCNL?

  • Id: 32293
Precedente ID: CFL172

Si conferma che la disciplina dell’indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022. Il nuovo CCNL con l’art. 84 bis è intervenuto soltanto nel rideterminare il valore massimo di detta indennità, portato ad € 15,00. Per quanto riguarda il regime di cumulabilità della stessa con altre fattispecie indennitarie, rimane frema la disciplina contenuta all’art. 70 bis sopra richiamato, ma con la precisazione che nella nuova disciplina dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022 è stata esplicitamente espunta l’incumulabilità con l’indennità di condizioni lavoro. Rimane comunque fermo il principio per cui uno stesso disagio non può essere indennizzato con due o più causali diverse.

 

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Indennità condizioni di lavoro
  • Indennità polizia locale
Data pubblicazione

30 Novembre 2022



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