Per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che evidenziare che, ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio legale, l’art. 28 del CCNL del 14.9.2000, come noto, presuppone adempimenti e condizioni che devono necessariamente intervenire in via preventiva e cioè che:
- l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui
- contenuti del contenzioso;
- l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
- il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente.
Tra gli adempimenti e le condizioni sopra ricordate, pertanto, l’ente, preventivamente, deve accertarsi che non sussista una fattispecie di conflitto di interesse.
Per quanto riguarda il tema dell’accertamento dell’assenza di responsabilità, che costituisce uno degli elementi fondanti della legittimazione al rimborso delle spese, nel caso di specie, connesso agli effetti derivanti da una pronuncia di “non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dell’azione penale”, non si ritiene di poter esprimere alcuna valutazione di merito trattandosi di aspetti di natura gestionale riconducibili ai contenuti degli orientamenti espressi in materia dalla magistratura contabile, amministrativa e del lavoro, pertanto non rientranti nella competenza della scrivente Agenzia.