Può essere utilizzato il monte ore permessi sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto per partecipare alle riunioni di contrattazione integrativa, che si svolgono in orario di lavoro, relative al personale appartenente all’area dirigenziale?

  • Id: 31411
Precedente ID: CQRS187

Le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto sono abilitate a partecipare alla contrattazione integrativa a livello di amministrazione provvedendo ad accreditare formalmente i propri delegati (cfr. art.3 comma 1, lett. c) del CCNQ 4.12.2017). Il generale principio di rappresentanza consente che gli stessi possano essere liberamente individuati e quindi nulla vieta che possano essere scelti anche fra il personale non dirigenziale per partecipare alla contrattazione integrativa relativa al personale dirigente e viceversa, purché formalmente accreditati dalla organizzazione avente titolo. In tal caso, in occasione di riunioni svolte durante l’orario di lavoro cui partecipi detto personale, lo stesso avrà diritto a fruire dei permessi sindacali di cui all’art. 28 CCNQ 4.12.2017 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) qualora spettanti a seguito della ripartizione del relativo monte ore. In particolare, se il lavoratore accreditato è un dipendente del comparto, dovrà attingere dal contingente riconosciuto alla propria organizzazione sindacale nel comparto, indipendentemente dal fatto che il negoziato cui partecipa attenga al personale del comparto o dell’area dirigenziale.

Area/Comparto
  • Area funzioni centraliArea funzioni localiArea istruzione e ricercaArea presidenza del consiglio dei ministriArea sanitàArea sanitàComparto funzioni centraliComparto funzioni localiComparto istruzione e ricercaComparto presidenza del consiglio dei ministriComparto sanità
Argomento
  • Diritti e prerogative sindacali
  • Permessi sindacali
Data pubblicazione

06 Settembre 2023



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