Tenuto conto che anche per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari vale il principio generale di cui all’art. 10, comma 7 del CCNQ 4/12/2017 secondo il quale la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso, non si ravvisano motivi ostativi a che il dirigente sindacale avente titolo a fruire dei permessi ex art. 13 del CCNQ 4/12/2017 possa utilizzarli anche per partecipare alla riunione in modalità a distanza.
I permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017 possono essere fruiti dal dirigente sindacale avente titolo anche quando le suddette riunioni si svolgono in modalità video-conferenza?
- Id: 31401
Precedente ID: CQRS185
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Argomento
Data pubblicazione
04 Agosto 2023