La titolarità dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017, è in capo all’organizzazione sindacale rappresentativa o anche ad una delle federazioni costituenti la stessa pur non rappresentativa?

  • Id: 31393
Precedente ID: CQRS180

La titolarità dei permessi ex art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato e integrato dal CCNQ del 19 novembre 2019, è in capo alle associazioni sindacali rappresentative (organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento e confederazioni di cui alla tavola 1 allegata al CCNQ 19/11/2019) per consentire ai dirigenti sindacali indicati all’art. 3, comma 1, lettere e), f) e g), del CCNQ del 4 dicembre 2017 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali di cui i dirigenti stessi fanno parte.

Area/Comparto
  • Area funzioni centraliArea funzioni localiArea istruzione e ricercaArea presidenza del consiglio dei ministriArea sanitàArea sanitàComparto funzioni centraliComparto funzioni localiComparto istruzione e ricercaComparto presidenza del consiglio dei ministriComparto sanità
Argomento
  • Diritti e prerogative sindacali
  • Permessi sindacali
Data pubblicazione

12 Aprile 2023



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