In merito si rappresenta che, con l’entrata in vigore del nuovo ACQ 12 aprile 2022, viene meno la previsione per cui il numero minimo dei componenti RSU è pari a 3. Ne consegue che la precisazione contenuta a pagina 20 della circolare 1/2022, ovvero “Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti”, deve essere intesa nel senso che la ripetizione delle elezioni deve avvenire solo qualora il numero dei componenti eletti sia inferiore al 50% dei componenti previsti.
Pertanto, la RSU composta da un numero di componenti inferiore a quelli previsti, ma comunque superiore al 50% degli stessi, si intende validamente costituita (cfr. anche art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022)