In materia, si ritiene che debba essere confermato il precedente orientamento applicativo per cui i permessi della legge n.104/1992 non possono essere fruiti frazionatamente anche solo a minuti, non essendosi modificata la specifica disciplina contrattuale di riferimento.
Alla luce delle nuove disposizioni contrattuali che consentono la fruibilità su base oraria ed anche in minuti delle ore successive alla prima nel caso dei permessi per particolari motivi personali o familiari (art.32 del CCNL del 21.5.2018) ed anche della prima ora nella diversa fattispecie dei permessi l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.35 del CCNL del 21.5.2018), è possibile ritenere che sia consentita la fruizione in minuti anche dei permessi in forma oraria di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992 ed all’art.33, comma 1, del CCNL del 21.5.2018?
- Id: 30201
Precedente ID: CFL11b
Area/Comparto
- Comparto funzioni locali
Argomento
Data pubblicazione
09 Ottobre 2018