Alla luce delle nuove disposizioni contrattuali che consentono la fruibilità su base oraria ed anche in minuti delle ore successive alla prima nel caso dei permessi per particolari motivi personali o familiari (art.32 del CCNL del 21.5.2018) ed anche della prima ora nella diversa fattispecie dei permessi l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.35 del CCNL del 21.5.2018), è possibile ritenere che sia consentita la fruizione in minuti anche dei permessi in forma oraria di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992 ed all’art.33, comma 1, del CCNL del 21.5.2018?

  • Id: 30201
Precedente ID: CFL11b

In materia, si ritiene che debba essere confermato il precedente orientamento applicativo per cui i permessi della legge n.104/1992 non possono essere fruiti frazionatamente anche solo a minuti, non essendosi modificata la specifica disciplina contrattuale di riferimento.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Permessi handicap (legge 104)
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

09 Ottobre 2018



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