Il CCNL 21.05.2018 ha apportato modifiche alla disciplina dell’indennità speciale ex art.4, comma 3, del CCNL 16.7.1996? In particolare, la stessa va genericamente riconosciuta a tutto il personale a tempo indeterminato delle categorie A e B relativamente ai profili della posizione economica B1?

  • Id: 30057
Precedente ID: CFL102

L’art. 70-septies del CCNL del 21.05.2018, al fine di evitare dubbi applicativi, ha confermato, espressamente, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996, per il personale che viene assunto nei profili della categoria A o nei  profilicollocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale.

Il CCNL 21.05.2018 non ha, quindi operato alcun intervento modificativo della richiamata disciplina contrattuale.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Indennità per responsabilità
Data pubblicazione

29 Settembre 2020



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