In relazione alla fattispecie dedotta si deve rilevare che ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del CCNL 21.05.2018 “Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate.”
In base all’inequivoco tenore letterale della disposizione, qualsiasi materia in relazione alla quale in nuovo CCNL non preveda espressamente relazioni sindacali, non può costituire oggetto delle medesime ancorché lo costituisse in precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.