Un dipendente era in ferie dal 3 al 13 settembre. In data 13 ha svolto una terapia salvavita presso la struttura ospedaliera, che ha rilasciato apposita certificazione con la indicazione a penna “terapia salvavita”. In tale fattispecie il citato giorno 13 deve essere considerato come giorno di ferie oppure deve essere ricondotto alle previsioni dell’art.37 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018?

  • Id: 29836
Precedente ID: CFL66

In materia, si ritiene opportuno evidenziare che, ai fini dell’interruzione del godimento delle ferie, l’art.28, comma 16, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, richiede espressamente che intervenga una malattia o di durata superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o che abbia comportato il ricovero ospedaliero.

Pertanto, in coerenza con tale disciplina, nel caso in esame, l’effetto interruttivo potrebbe ritenersi ammissibile solo ove siano presenti tali presupposti e, quindi, si sia trattato di un giorno di effettivo svolgimento della terapia salvavita in regime di ricovero ospedaliero, in conformità alle previsioni dell’art. 37 del medesimo CCNL del 21.5.2018.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Ferie
  • Malattia
  • Terapie salvavita
Data pubblicazione

20 Dicembre 2019



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