In relazione a tale problematica, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la retribuzione di posizione, nella particolare fattispecie prospettata, debba essere riconosciuta al dipendente interessato.
In proposito, infatti, si osserva che:
a) l’art.61, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 dispone “ Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario.. “;
b) dal confronto della suddetta clausola contrattuale con la precedente disciplina dell’art.5, comma 9, del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dell’11.4.2008 non può non rilevarsi la mancata reiterazione nel testo della prima del riferimento anche “…ai compensi comunque collegati…..agli incarichi…”;
c) si tratta di un aspetto importante perché proprio tale riferimento espresso consentiva di escludere dal conguaglio la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa;
d) pertanto, in mancanza di tale indicazione formale, non si ritiene più possibile non riconoscere al dipendente la retribuzione di posizione; infatti, tale particolare compenso, in considerazione della sua natura e delle sue caratteristiche legittimanti non può essere ricondotto tra le indennità connesse alla presenza in servizio che, ai sensi dell’art.60, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sono escluse dal conguaglio ivi previsto.