Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge della regione Toscana n. 72/2016 (Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012). La norma infatti autorizzava la Giunta regionale a derogare, dal 2017, ai vincoli relativi alle assunzioni stabiliti dalla vigente normativa, per incrementare la dotazione organica dell’Autorità portuale con l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. La disposizione infatti: “lede la competenza statale determinata dall’art.117, comma 3, della Costituzione, in quanto, nell’autorizzare la deroga dei limiti in materia di assunzioni da parte degli enti pubblici regionali, posti dall’art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016”, viola il principio di coordinamento della finanza pubblica configurato da tale disposizione statale.” La Corte inoltre, con precedenti sentenze, ha già affermato la legittimità di disposizioni statali intese ad operare, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalle spese del personale, ponendo limiti alla facoltà delle regioni di procedere a nuove assunzioni.