Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la presente sentenza i giudici delle leggi dichiarano la illegittimità costituzionale dell’art. 10 L. regione Liguria n. 10/2008 e dell’art. 2 comma 2 – limitatamente alle parole: prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della vice-dirigenza – e dei commi 3 e 4 L. regione Liguria n. 42/2008. La regione Liguria, con l’art. 10 della legge n. 10/2008 ha istituito la vice-dirigenza regionale, regolando così una materia che l’art. 117 comma 2 lett. l) della Costituzione riserva invece alla competenza esclusiva dello Stato; inoltre la Regione, con l’art. 2 L. n. 42/2008 ha disposto l’incremento del fondo per il trattamento accessorio del personale, e lo ha destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della vice-dirigenza, in contrasto con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, alla quale invece rinvia la legislazione statale. La Corte ricorda che secondo una costante giurisprudenza costituzionale: «a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia “ordinamento civile” (ex multis, sentenze n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n.211 e n. 17 del 2014)» (sentenza n. 175 del 2017). Essa, pertanto, «è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» (sentenza n. 160 del 2017), cui la legge dello Stato rinvia.” In evidente contrasto con quanto sopra riportato la Regione ha invece istituito il ruolo della vice-dirigenza ed individuato le risorse necessarie per incrementare il fondo, in contrasto con quanto disposto dal legislatore statale, cui spetta la competenza esclusiva in tali materie. Proseguono i giudici: “Questa Corte, che si è pronunciata sulle richiamate disposizioni nella sentenza n. 214 del 2016, ha precisato che «secondo la norma di attuazione dettata dall’art. 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002, la disciplina dell’istituzione dell’area della vice-dirigenza restava “affidata” alla contrattazione collettiva, da svolgersi sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi». Considerato che il citato art. 17-bis non ha mai ricevuto applicazione e che non sono mai stati adottati né gli atti ministeriali di indirizzo, né i contratti collettivi nazionali di comparto, richiesti dal legislatore statale, deve concludersi che non è mai stata istituita l’area della vice-dirigenza e che, di conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto istituirla. Appare, pertanto, evidente l’illegittimità dell’iniziativa del legislatore ligure che ha disposto una spesa priva di copertura normativa, e quindi lesiva dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto relativa a una voce, quella che concerne l’indennità dei vice-dirigenti regionali, connessa all’istituzione di un ruolo del personale regionale, avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». Non è superfluo ricordare che la contrattazione collettiva decentrata (cui può essere demandata la definizione del trattamento economico accessorio destinato all’attuazione delle progressioni economiche orizzontali e a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 1998/2001) non può disciplinare materie che non siano a essa rimesse dalla contrattazione nazionale, nè può dettare discipline contrastanti con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. I due livelli della contrattazione sono, infatti, gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all’ARAN per l’erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione.”.