Sentenza n. 158 del 23/5/2018 Lavoro pubblico – norme a tutela e sostegno della maternità e paternità – illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 3 d.lgs. n. 151/2001

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il problema riguarda la corresponsione dell’indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate», purché «tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni» (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001). Il comma 3 del citato art. 24 elenca alcune situazioni che vengono escluse dal computo dei 60 giorni, ma tra queste non è previsto il congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio, portatore di handicap grave (art. 42 comma 5 d.lgs. n. 151/2001). Dicono i giudici: “Nel negare l’indennità di maternità alla madre che, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, benefici da più di sessanta giorni di un congedo straordinario per l’assistenza al coniuge o al figlio in condizioni di grave disabilità, la disposizione censurata sacrifica in maniera arbitraria la speciale adeguata protezione che l’art. 37, primo comma, Cost. accorda alla madre lavoratrice e al bambino. Quest’ultima previsione specifica e rafforza la tutela della maternità e dell’infanzia già sancita in termini generali dall’art. 31, secondo comma, Cost. L’esclusione del congedo straordinario si rivela irragionevole anche alla luce delle speciali previsioni dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001, che non comprendono nel computo dei sessanta giorni tra l’inizio dell’assenza e l’inizio dell’astensione obbligatoria il «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità». La deroga prevista per tali congedi si ispira a un’esigenza preminente di tutela, cosicché l’indennità di maternità è dovuta anche quando la discontinuità del rapporto di lavoro superi i sessanta giorni. Nelle due ipotesi di congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio in condizioni di grave disabilità emergono esigenze di tutela egualmente rilevanti.” Sulla base di tale sentenza l’INPS ha emanato, il 2 novembre, il messaggio n. 4074 avente ad oggetto: “Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5 D.lgs. n. 151/2001 – fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità – dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’art. 24 comma 2, del medesimo D. lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n.158 del 23 maggio 2018”

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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