Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Consulta dichiara, tra le altre, l’incostituzionalità dell’art. 17 comma 97 L. n. 9/2017 della regione Lazio la quale prevede che nelle more dell’attuazione dell’art. 9 comma 5 L. n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all’albo dei giornalisti che, a seguito di concorso presta servizio presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Dicono i giudici: “La previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra, infatti, nella materia «ordinamento civile» e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale; invero, a seguito della privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
Pagina aggiornata il 29/01/2025