Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 81 e 117 comma 2 lett. l) e o) della Costituzione – delle seguenti norme: art.1 comma 3, art. 2 e art. 17 comma 2 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2017 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale); art. 1 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2018 (Norme in materia di personale); art. 4 comma 1 terzo periodo e comma 3 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11/2017 (Legge regionale di stabilità 2018). Tali norme infatti incidono in due materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, alcune di esse offrendo: “copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza di meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale….altri a seguito di meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione in assegno personale”. Ricordano infatti i giudici che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, rientrano anche i dipendenti delle Regioni – compete esclusivamente al legislatore statale, rientrando nella materia ordinamento civile.
Pagina aggiornata il 29/01/2025