Sentenza n. 61 del 9/1/2020 Impiego pubblico – Falsa attestazione presenza in servizio, accertata in flagranza – danno d’immagine della P.A. – condanna non inferiore a sei mensilità – eccesso di delega – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte dei conti, nel 2018 si pronuncia in un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale riguardo a questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost. La Procura regionale aveva esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di una dipendente comunale colta in flagranza a timbrare il cartellino e ad assentarsi. Contestando il danno patrimoniale pari alla mancata prestazione lavorativa e chiedendo la condanna, determinata in via equitativa, al risarcimento del danno all’immagine, ai sensi dell’art. 55-quater, co. 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 116 del 2016. La questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 55-quater, co. 3-quater, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., è fondata. Infatti a differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 (legge Madia). L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare. Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. La disposizione in esame prevede, infatti, una nuova fattispecie intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti. Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost. inoltre, sebbene le censure del giudice rimettente siano limitate all’ultimo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, l’illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma perché essi sono funzionalmente inscindibili con l’ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. Devono essere, dunque, dichiarati costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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