Sentenza n. 16 del 19/2/2020 Pubblico impiego – Regioni Autonome – Dirigenza – economico riserva alla contrattazione collettiva – Ordinamento Civile – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Regione Sicilia ai commi 14 e 15 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,allo scopo di «equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana», prevede che a tali soggetti sia corrisposto il trattamento economico «corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni», corrispondente al livello apicale dell’attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. Prevede, altresì, che tale disposizione si applichi «anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5». I giudici della corte costituzionale investiti dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri ribadiscono che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) – rientra nella materia «ordinamento civile», che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall’art. 2 t.u. pubblico impiego. Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 del 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego. Ulteriormente l’art. 2, comma 3, t.u. pubblico impiego, stabilisce, che «l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi» e l’art. 45, comma 1, dello stesso testo unico ribadisce che «(…)il trattamento economico fondamentale ed accessorio […] è definito dai contratti collettivi». La Corte peraltro ha più volte ribadito che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018), a prescindere dalle ragioni che hanno spinto quest’ultimo a violare il principio di riserva alla contrattazione collettiva della definizione del trattamento economico del proprio personale e del conseguente re-inquadramento. La Corte ha, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 14, primo periodo, e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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