Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte si pronuncia su questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei Conti, riguardo all’art. 2, co. 2 e 6, e dell’art. 6, co 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 , in riferimento agli artt. 81, 97, 1 co, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.Si legge nella sentenza costituzionale che, la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali va esaminata alla luce delle disposizioni del d. lgs n. 165/2001 che demanda la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla contrattazione collettiva, in particolare nell’ambito di una speciale area di contrattazione. La regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare. Il contratto collettivo relativo al personale del comparto funzioni locali (negoziato dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto) ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, così da escludersi la legittimità di una legge regionale che prevede «l’applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’ARAN ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana», poiché lesiva della sfera di competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e delle leggi statali di disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego (sentenza n. 10 del 2019). Attualmente la l., n. 160 che ha introdotto il comma 5-bis nella legge n.150 del 2000 prevede la facoltà di opzione per il mantenimento del più favorevole trattamento per dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, prima dei contratti collettivi pubblici relativi al 2016-2018. L a corte ritiene che la norma sani i singoli rapporti di lavoro stipulati in base a normative regionali, ma non ratifica per questo la legittimità delle stesse leggi regionali La Corte rileva l’attenzione del legislatore alle problematiche connesse alla peculiare posizione dei giornalisti che siano pubblici dipendenti, problematiche rientranti nella sicura competenza statale, che vanno affrontate nelle indicate sedi negoziali, attivando le procedure di confronto previste dal legislatore nazionale e, per esso, dalla contrattazione collettiva di settore. Conseguentemente la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2 e 6, e dell’art. 6, co 1 e 2, della l. regionale n.7/2001.
Pagina aggiornata il 29/01/2025