Sentenza n.200 del 16/09/2020 Pubblico impiego – assunzione impieghi regionali – pubblicità calendario e svolgimento delle prove – diritto a permanere in graduatoria nel periodo di astensione obbligatoria per maternità – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La disposizione regionale impugnata (art. 21, L.reg. Liguria n. 29/2018), disciplina, le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1172, lett. l), 511 e 974 Cost. da cui risulterebbe violata la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina dei concorsi per l’accesso al lavoro pubblico è sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale «rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione». Nel caso di specie, peraltro, la Corte ritiene che questa competenza è stata esercitata dalla Regione Liguria adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale. La Corte dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, della l. reg. Liguria n. 29/2018, nella parte in cui prevede che i candidati non possono essere immediatamente assunti, qualora si trovino nei periodi corrispondenti al congedo ovvero all’interdizione dal lavoro, in quanto in contrasto con tutti i parametri che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità.

 

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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