Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Consulta dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla regione Val d’Aosta relative alle validità temporale delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche previste dalla legge di bilancio 2020 a partire dal 1/1/2011 e in particolare dal comma 49 che, modificando l’art.35, comma 5-ter, d.lgs 165/2001 riduce la durata della validità delle graduatorie da tre a due anni. Anche se le disposizioni di cui sopra si riferiscono genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.12 d.lgs. 165/2001, la Corte ritiene che non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale di cui all’art. 1173 Cost – che spetterebbe alla Regione in virtù della clausola di maggior favore (art. 10 L. Cost: n. 3 del 2001) – né del principio di leale collaborazione non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la disciplina delle «procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive «rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni.
Pagina aggiornata il 29/01/2025