Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del d. l.vo, n. 297/94 sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, avente ad oggetto l’accertamento del diritto di un docente all’attribuzione – ai fini della mobilità territoriale – del punteggio aggiuntivo per il servizio preruolo prestato presso un istituto scolastico paritario. Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha ritenuto che – ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti – non è valutabile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, e della mancanza di una specifica disposizione di legge. Altresì il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, prevede espressamente che «il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera». È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell’immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell’accesso alle procedure concorsuali riservate. Pertanto, in riferimento all’applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l’assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 33 Cost.
Pagina aggiornata il 29/01/2025