Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.209, del d.lgs. n. 75/2017, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima. La Corte aveva già precedentemente chiarito che la diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell’inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non discrimina o riduce la tutela attribuita al pubblico dipendente bensì integra, con conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, l’esigenza di rispettare quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 36 del d.lgs. n. 165/2001). Le procedure di stabilizzazione introdotte dal legislatore a seguito della cronicizzazione di situazioni di precariato hanno introdotto procedure derogatorie rispetto a quello ordinario del pubblico concorso di “stabilizzazione” finalizzate all’obiettivo dell’assorbimento dei lavoratori precari nel personale stabile con contratti a tempo indeterminato, inserendo però un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.
Pagina aggiornata il 29/01/2025