Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del d.l. 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella l. n. 148 del 14/9/2011, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione. La Corte Costituzionale ha rilevato che l’indennità di amministrazione è sorta come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio, successivamente con CCNL 1998/2001 è stata riconosciuta quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa, facendo venir meno la disposizione che precisava che gli importi mensili corrisposti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si riferivano esclusivamente al personale che prestava servizio sul territorio nazionale. La Corte rileva che l’interpretazione autentica dell’art. 1-bis del d.l. 13/8/2011, n. 138 deve trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», così come più volte chiarito dalla Corte CEDU. I soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o per esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso. L’efficacia retroattiva della legge, finalizzata a preservare l’interesse economico dello Stato che sia parte di giudizi in corso, si pone in evidente e aperta frizione con il principio di parità delle armi nel processo e con le attribuzioni costituzionalmente riservate all’autorità giudiziaria.
Pagina aggiornata il 29/01/2025