Sentenza n. 176 del 28/7/2023 Impiego pubblico – sanità pubblica – attività di contrasto emergenza Covid 19 – concessione contributo regionale una tantum – violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – illegittimità cost

La Corte costituzionale si è espressa riguardo al riconoscimento di un contributo “una tantum”, non inferiore a 1.000,00 euro, a ciascun lavoratore e lavoratrice, dipendente delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi, impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La questione di legittimità costituzionale è relativa all’art. 26, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 24 del 2022 che ha l’effetto di riconoscere direttamente un emolumento economico ai dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, il cui rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 17 del 2011 e della normativa statale da questo richiamata, ha natura privatistica ed è disciplinato dalle norme sul pubblico impiego privatizzato. La Corte Costituzionale pertanto ha dichiarato che nell’attribuire tale importo, per quanto una tantum, la norma regionale non coinvolge in alcun modo la contrattazione collettiva, contrariamente a quanto richiesto dai principi espressi dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. n. 165/2001, disposizioni interposte dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell'”ordinamento civile”. A tale materia, infatti, deve “ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia”, con la conseguenza che risulta costituzionalmente illegittima una norma regionale che “intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego”. La Corte pertanto dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 24 del 2022.

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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