Sezione Regionale controllo Liguria deliberazione n. 61/2018 Enti Locali – Comando limite temporale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili evidenziano che l’istituto del comando per il personale degli Enti Locali trova fonte normativa nel solo art. 30, comma 2-sexies del d.lgs. 165/2001, in quanto l’ipotesi di accordo sul Ccnl del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018, a differenza del Ccnl del comparto “Funzioni Centrali” del 12 febbraio 2018, non contiene alcuna norma di riferimento. Riguardo all’applicazione della disciplina i giudici ritengono, in linea con l’orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 26908/2014, che il prescritto termine triennale (ex art. 30, comma 2-sexies del d.lgs. 165/2001), può comunque prevedere un rinnovo, fatta salva “la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative di quella di appartenenza” e quindi solo per un limitato arco temporale “ancorato a precise, motivate e documentate esigenze provvisorie”. Il Collegio precisa inoltre, che essendosi concluse le procedure di ricollocazione del personale di province e città metropolitane, è tornata operante la regola della neutralità della mobilità a fini assunzionali e quindi le amministrazioni locali possono assumere mediante cessione del contratto da altre pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali, senza dovere osservare i contingenti annuali ma solo il limite della spesa complessiva per il personale.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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