Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio evidenzia, con riferimento alla mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate, che la giurisprudenza delle Sezioni Regionali ha da sempre sottolineato l’importanza della tempestiva costituzione del fondo in quanto “solo l’atto di costituzione è idoneo ad imprimere il vincolo contabile alle risorse destinate al finanziamento del fondo, per tale ragione, “in assenza di tale atto formale, le risorse variabili confluiscono nelle economie di bilancio mentre le risorse stabili confluiscono nell’avanzo vincolato”. Ne consegue che la costituzione del fondo “deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio e che ogni ritardo determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziate, con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi” (sez. contr. Veneto del. n. 263/2016; sez. contr. Friuli del. n. 51/2016).
Pagina aggiornata il 28/01/2025