Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio condanna un dipendente pubblico per danno erariale a causa della violazione della normativa in materia di incompatibilità nel rapporto di pubblico impiego, ex art. 53, del d.lgs. 165/2001, con altre attività in virtù proprio del suo status. In particolare, la condanna del dipendente origina dall’avere svolto incarichi retribuiti senza la richiesta autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, contravvenendo alla disciplina vigente che sanziona l’inosservanza del divieto, prevedendo, “salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Tale disposizione, è stata integrata, successivamente, con l’art. 1, comma 42, lett. d) della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) che riconduce l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico “indebito percettore” alle ipotesi di responsabilità erariale e quindi soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ad avviso del Collegio, “siffatta tipizzazione della responsabilità amministrativa ha natura meramente ricognitiva del principio già affermabile in via interpretativa, per cui la giurisdizione in siffatte vicende è devoluta alla magistratura contabile trattandosi di prescrizioni strumentali al corretto esercizio delle mansioni di dipendente pubblico (Cass. SS.UU. n. 22688/2011; 20701/2013; 25769/2015, condivise da Corte Conti, I App. 97/2018)”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025