Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio in merito alla possibilità, prospettata da una amministrazione locale, di nominare un proprio revisore contabile quale componente del nucleo di valutazione, evidenzia che l’articolo 236, comma 3, del testo unico n. 267/2000, dispone che “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Pertanto, a parere dei giudici, va esclusa la possibilità di nominare un revisore dei conti di un ente locale quale componente del nucleo di valutazione del medesimo comune.
Pagina aggiornata il 28/01/2025