Sezione Regionale controllo Lombardia deliberazione n. 232/2018 Enti locali – Cumulo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarico dirigenziale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono sulla compatibilità tra rapporto a tempo indeterminato e il contemporaneo svolgimento di un incarico dirigenziale, affermando che il principio cardine, nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico, è caratterizzato dall’esclusività della prestazione così come declinato dal d.l.gs 165/2001; in linea di immediata aderenza con tale principio si poneva il disposto dell’art. 110 TUEL, comma 5, che già prima della modifica disposta con l’art. 11, comma 1, lett. b) D.L. n. 90/2014, statuiva: “il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico”. L’attuale disposizione in esame modificata, “nel ribadire l’impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspettativa prevista dalla medesima disposizione, fermo il generale principio di divieto di cumulo sopra ricordato”.

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Pagina aggiornata il 30/01/2025

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