Sezione Regionale controllo Abruzzo n. 150/2018 Enti Locali – Posizione organizzativa – Straordinario per calamità naturali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati con riferimento alla possibilità per un dipendente, prospettata da una amministrazione locale, di rinunciare ai riposi previsti dall’art. 39 del d.lgs n. 51/2001 e imputare le medesime ore come lavoro straordinario connesso alle emergenze per calamità naturali, evidenziano che: “come ricordato dall’ARAN, “la liquidazione anche a favore dei titolari di posizioni organizzative dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, formalmente assegnate” (Orientamento ARAN, 1978). Ciò premesso, appare evidente che, laddove il dipendente rinunci, anche solo parzialmente, ai riposi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 151 del 2001, non sussista alcun diritto dell’amministrazione comunale a conseguire il rimborso da parte dell’INPS. I riposi sanciti dall’art. 39 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituiscono una facoltà posta a tutela della maternità, ma non integrano un’astensione obbligatoria dal lavoro. Ove il lavoratore non intenda avvalersi di siffatto diritto potestativo, non sussiste alcun obbligo di anticipazione economica da parte del datore di lavoro e, a cascata, nessun diritto al rimborso presso l’INPS”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

Skip to content