Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio si pronuncia in merito alla disciplina dei limiti previsti per l’assunzione di personale apicale nelle amministrazioni prive di posti dirigenziali. I magistrati evidenziano che: “per quanto riguarda la spesa di personale in posizioni di responsabile di uffici/servizi ovvero di alta specializzazione, in un primo tempo si era ritenuto applicabile il tetto di spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per il personale a tempo determinato, come da conforme interpretazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (si trattava del limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e, nei comuni in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale, il 100% del medesimo anno di riferimento; Sezione delle Autonomie, del. n. 110/2016). Successivamente, il legislatore è intervenuto in senso contrario con espressa esclusione dell’applicabilità di detta norma, ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater del d.l. n. 113/2016, in vigore dal 7 agosto 2016). Questa diposizione, ha implicitamente riportato il limite di spesa del personale a tempo determinato al parametro di riferimento della media della spesa complessiva di personale del triennio 2011 – 2013, previsto dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, per i comuni superiori ai mille abitanti, e a quello della spesa complessiva di personale del 2008, previsto dall’art. 1, comma 562, della medesima legge, per i comuni inferiori ai mille abitanti. L’aggiornamento dei fabbisogni disposto dal d. lgs. n. 75/2017 determinerà per le amministrazioni pubbliche e, tra esse, per gli Enti locali, l’obbligo di verifica delle sopravvenienze normative in tema di tetti di spesa e ridefinizione anche in base a questo parametro delle facoltà assunzionali di volta in volta consentite”.