Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Con riferimento all’interpretazione dell’art. 22, comma 15, del d.l.gs 75/2017, che consente per il triennio 2018/2020, di attivare procedure per le progressioni verticali di personale, attraverso selezioni riservate al personale interno, nella misura del 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni, come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, i magistrati contabili hanno chiarito che: “la dotazione organica rappresenta, altresì, un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che deve essere considerata nella predisposizione del piano, in tal senso, l’interpretazione letterale della disposizione garantisce sicuramente il rapporto necessario che vi deve essere fra le cosiddette verticalizzazioni e l’assunzione dall’esterno; ciò anche al fine di evitare una distorsione del sistema che si creerebbe qualora il valore indicato del 20% fosse calcolato in relazione alla spesa potenziale massima sostenibile, quale limite legale individuato dalla norma”. In conclusione, l’Ente, a parere del Collegio, potrà attivare procedure selettive rispettando il limite numerico del 20%, “rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025