Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Ancora una volta i magistrati contabili intervengono sulla materia dello scorrimento delle graduatorie concorsuali per la copertura di posti disponibili, per ribadire principi enunciati da altre sezioni (sez. Umbria del. n.28/2018; n.124/2013), in particolare evidenziano che: “in primo luogo l’inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati; detta conclusione costituisce un caposaldo generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali, diretto, come già in precedenza evidenziato, ad escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti. (vedi anche TAR Sardegna, I, 17 luglio 2013 n. 552 e TAR Basilicata, 6 aprile 2012, n.171). Lo scorrimento della graduatoria, inoltre, presuppone che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n.864/2011 ha ribadito che con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, è necessario che essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. In conclusione, spetta in via esclusiva all’ente locale valutare, alla luce della recente normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, la ricorrenza o meno dei presupposti che giustificano il ricorso allo scorrimento della graduatoria”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025