Sezione Regionale controllo Puglia n. 164/2018 Enti Locali – Fondo straordinario e fondo trattamento accessorio

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio, in coerenza con i pareri espressi anche da altre sezioni regionali in relazione all’erogazione delle risorse per la produttività, ribadisce il consolidato orientamento evidenziando che: “l’intero procedimento si deve perfezionare secondo la fisiologica conseguenzialità degli atti ed entro l’anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l’anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell’avvenuto raggiungimento degli stessi”. Inoltre, i giudici hanno riaffermato che la corretta gestione del fondo si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate. “La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse; la seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse; la terza e ultima  fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione” ( in tal senso ex multis: Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 29/2018, Sez. Regionale Veneto  n. 263/2016; Sez. Regione Molise del. nn. 15/2018 e 218/2015).

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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