Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in merito alla possibilità di derogare alla disciplina legislativa vigente in materia di limiti assunzionali, cui sono tenuti anche gli enti di piccole dimensioni, evidenziano che: “in ragione dell’inequivocabile vincolatività della disciplina di legge in materia di limiti assunzionali, limiti indefettibili ovviamente validi anche con riferimento ad enti di piccole dimensioni, ogni eventuale deroga debba necessariamente discendere da un’espressa previsione normativa la cui ermeneusi non può che essere condotta alla stregua dei canoni della tassatività e del divieto dell’interpretazione analogica. Solo qualora il legislatore avesse previsto un’espressa deroga in materia di limiti assunzionali l’Ente istante, potrebbe assumere le proprie determinazioni nel quadro di tale specifica disciplina, come avvenuto in alcune determinate situazioni e per particolari esigenze, ad esempio, per quanto concerne le deroghe previste a favore degli enti locali interessati a calamità naturali o all’organizzazione di grandi eventi, o per le ipotesi di assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo, nonché in relazione al personale del servizio educativo nelle scuole di infanzia e negli asili nido degli enti locali”; (ex multis: Sezione regionale di controllo per la Puglia 28.4.2016 n. 100; Sezione regionale di controllo per la Liguria 116/2018; Sezione regionale di controllo per il Piemonte n.24/2017).
Pagina aggiornata il 28/01/2025