Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio, ancora una volta, ribadisce l’orientamento consolidato della magistratura contabile in ordine alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio evidenziando che: “la costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva, sulla base di verificati incrementi di efficienza e ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato (atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico prenotativo della posta al fondo pluriennale vincolato.” Inoltre, a parere dei giudici contabili, “assume rilievo la costituzione del fondo quale atto unilaterale da parte dell’Amministrazione, altresì funzionale a consentire la corretta imputazione delle risorse destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del fondo stesso, da adottarsi comunque entro l’esercizio di riferimento, e riconducibile, al plesso della dirigenza dell’Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta.” Le conseguenze della mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento il Collegio le riassume così: “si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; mentre, in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione”. (ex multis: delib. Veneto n. 263/2016; Sezione regionale di controllo per il Molise; del. n. 218/2015/PAR e Sez. regionale di controllo per il Veneto, del. n. 263/2016/PAR).e ivi ARAN, Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali n. 482-attualità – 2 novembre 2012).
Pagina aggiornata il 28/01/2025