Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili in merito alla determinazione dell’ammontare complessivo del fondo per trattamento accessorio del personale, con specifico riferimento alla cumulabilità dei fondi dedicati alle varie categorie di lavoratori dipendenti, hanno ribadito che: “nel computo del tetto di spesa ora previsto dal comma 2, dell’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo”. In tal senso si è espressa la Sezione delle Autonomie quando ha affermato in particolare che: “Se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali “…l’ammontare complessivo delle risorse…” destinate al “…trattamento accessorio del personale” (in alternativa all’espressione “…ammontare delle risorse presenti nei fondi per la contrattazione integrativa”) è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrato. (sezione delle Autonomie n. 26/2014).
Pagina aggiornata il 28/01/2025