Sezione Regionale controllo Campania n. 103/2019 Pubblico Impiego – Progressioni verticali – Modalità selezione Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene in relazione alle modalità previste per l’attuazione delle progressioni verticali, chiarendo aspetti applicativi della specifica disciplina (art. 22, c. 15, del d.lgs n. 75/2017). In particolare, i magistrati evidenziano, che la disposizione introduce una nuova tipologia di progressione verticale utilizzabile solo per il triennio 2018/2020 che, nel prevedere che il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, “prescrive, che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria come erroneamente prospettato dall’amministrazione, perché in caso contrario si finirebbe per attuare le progressioni verticali, soltanto a vantaggio di talune aree o categorie a spese delle altre”. Inoltre, a parere del Collegio, tale norma si applica a tutti gli Enti in proporzione alle dimensioni dei medesimi in quanto, tale disciplina rappresenta “una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall’esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità e quindi applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo” (in tal senso stessa Sez. del. 140/2018).

 

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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