Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene in merito alla possibilità di escludere gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ai fini del computo della spesa di personale. I giudici ribadiscono l’orientamento consolidato della magistratura contabile secondo il quale il principio ermeneutico da valorizzare è costituito “dalla cogenza degli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva” e dalla conseguente carenza di spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione locale; in particolare, i giudici evidenziano che: “la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel riconoscere gli emolumenti aventi origine nei c.d. rinnovi contrattuali ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una volontà dell’ente locale, finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa” (in tal senso Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 19/2018/QMIG; Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 2/2010/QMIG; Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Abruzzo, n. 121/2018/PAR).
Pagina aggiornata il 28/01/2025