Sezione Regionale controllo Sicilia n. 123/2019 Enti Locali – Prepensionamenti – Calcolo resti assunzionali

In relazione alla possibilità avanzata da un’amministrazione locale di utilizzare i resti assunzionali, derivanti dalla collocazione in prepensionamento di un dipendente, in aggiunta ai resti derivanti dalle quiescenze ordinarie, i giudici evidenziano che in base alla normativa di riferimento (art. 14,comma 7,d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012), “le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del d.l. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over. Conseguentemente, soltanto con riferimento al personale oggetto di prepensionamento che ha, ad oggi, raggiunto i requisiti per il collocamento ordinario in pensione, i risparmi di spesa possono essere conteggiati per l’effettuazione di nuove assunzioni, fermo restando il rispetto di tutti gli altri vincoli e limiti di legge vigenti”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

Skip to content