Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio si pronuncia in relazione alla possibilità, da parte di dipendenti, di monetizzare le ferie maturate e non godute quando il dipendente abbia optato per il collocamento in pensione anticipata “beneficiando dei requisiti previsti dal Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (“Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche”), convertito dalla legge 28 marzo 2019, in particolare su come conciliare il divieto di monetizzazione con il periodo di preavviso previsto per la pensione anticipata qualora il dipendente abbia a disposizione ancora delle ferie non godute. I magistrati, a tale proposito, ribadiscono il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, richiamando, le disposizioni vigenti, nonché la recente sentenza della Corte Costituzionale n.95/2016 che conferma gli orientamenti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica (parere n. 40033/2012), ed anche gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, nella parte in cui ha chiarito che: “il Legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. Conseguentemente, quel divieto secondo i giudici contabili, in conformità alla volontà del legislatore, non può trovare applicazione nei casi in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore. Mentre, per quanto riguarda la fruibilità delle ferie durante il periodo di preavviso, in caso di pensione anticipata, i giudici evidenziano che: “a prescindere dalla ricostruzione sistematica accolta, resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di permettere il godimento delle ferie maturate dal lavoratore anche nel corso del periodo di preavviso, al fine di scongiurare il rischio della loro non consentita monetizzazione”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025